Infografica che illustra le principali novità del Decreto Semplificazioni 2020 in materia di digitalizzazione della PA, identità digitale e accesso ai servizi online.

Le novità per la vita digitale di cittadini e imprese nel Decreto Semplificazioni – parte I

Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (di seguito solo Decreto Semplificazione), convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 sulla Semplificazione e Innovazione digitale, contiene importanti modifiche per imprese e cittadini[1].

Impatto del Decreto Semplificazioni sulla trasformazione digitale

Se da una parte il decreto rappresenta un segnale chiaro che l’agenda sul digitale è tornata (finalmente) tra le priorità della politica, dall’altro la maggior parte delle norme completano percorsi di trasformazione già da tempo delineati nel nostro ordinamento.

Indubbiamente la digitalizzazione dei sistemi amministrativi vuol dire sicuramente semplificazione, ma non senza un cambiamento culturale che passa attraverso l’apprendimento di nuovi linguaggi (digitali) da parte di tutti: cittadini, imprese, operatori giuridici, pubblica amministrazione. Per gli attori coinvolti, quindi si tratta di novità importanti che vanno assimilate e digerite. Ne consegue che le scadenze così stringenti indicate dal Decreto Semplificazione potrebbero essere un po’ ottimistiche rispetto alla reale attuazione e magari subire qualche aggiustamento in sede di conversione.

Decreto Semplificazioni: modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e cittadinanza digitale

Ma procediamo con ordine.
In questa sede ci soffermeremo sugli aspetti di maggiore novità per cittadini e imprese nel rapporto con la Pubblica amministrazione.
In particolare, esamineremo le novità che il Decreto semplificazioni apporta al Codice della Amministrazione Digitale (CAD)[2].

Evoluzione della normativa sulla cittadinanza digitale

Ma non è certamente da oggi che si parla di cittadinanza digitale, di diritti all’identità e al domicilio digitale, di fruizione di servizi pubblici on-line e mobile oriented. Infatti, è almeno dalla riforma del 2016-2017 che la normativa si è prefissata l’obiettivo di rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale promuovendo l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, istituendo in relazione a questi ultimi, da un lato, presso l’AgID, l’Ufficio del Difensore civico per il digitale[3], dall’altro aumentando la misura delle sanzioni irrogabili nel caso di violazione delle norme da parte dei servizi fiduciari stessi[4].

In questo quadro si inseriscono le nuove disposizioni che mirano a fornire un’identità digitale ai cittadini, i quali – consapevolmente o meno – ne hanno già oggi di plurime, seppure in differenti contesti (si pensi ad esempio al social più famoso – Facebook – così come quelle presso i fornitori di servizi, es. Amazon, e così via). L’intento della normativa, così come integrata dal Decreto Semplificazioni, è creare una interlocuzione semplificata (o meglio accelerata) tra cittadino/soggetto privato e Pubblica Amministrazione, fornendo all’utente una identità e un domicilio digitale dove poter essere raggiunto sempre, comunque e per qualsivoglia comunicazione.

Identità digitale e accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione

Il Codice della Amministrazione Digitale prevede una specifica sezione intitolata “Carta della cittadinanza digitale”. Precedentemente alla riforma del 2017 la rubrica era intitolata semplicemente “Diritti dei cittadini e delle imprese”. La specifica sezione del CAD, dunque, precisa che chiunque ha diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

Prosegue poi il CAD, all’articolo 3-bis, sancendo inoltre che chiunque ha diritto ad accedere ai servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico, etc. anche attraverso (e qui interviene la modifica ad opera del Decreto Semplificazioni) il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del medesimo CAD.

Occorre dunque capire quali saranno le modalità di accesso alla Pubblica Amministrazione da parte degli utenti e dei cittadini alla luce del CAD e delle integrazioni apportate dal DL Semplificazioni.

Il DL Semplificazioni, sinteticamente, estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico.
La questione “punto di accesso telematico” è degna di nota in quanto, nell’ottica della famosa accelerazione di cui si parlava, entro il 28 febbraio 2021 le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendere fruibili i propri servizi in rete su applicazioni mobili, anche attraverso la AppIO.
La AppIO è un’applicazione che permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti, il tutto, appunto, in un’unica app[5].

Le modifiche apportate al CAD dal Decreto Semplificazioni hanno quindi il merito di rafforzare gli strumenti necessari a portare a compimento il percorso di accesso ai servizi on-line in ambito pubblico.
La AppIO è, dunque, solo uno degli strumenti per poter interloquire, e promuovere istanza, in maniera più rapida con la Pubblica Amministrazione.

In un prossimo futuro sarà usuale parlare anche di Carta di Identità Elettronica (CIE) e di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) – quest’ultimo quale modalità di accesso (già in vigore per la verità) ai servizi online della Pubblica Amministrazione per il tramite di propria Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone – oppure di recapito digitale (e PEC), di Domicilio Digitale, etc.

A tal proposito l’articolo 24, comma 4 del DL Semplificazioni prevede il divieto per la P.A., a partire dal febbraio 2021, di rilasciare credenziali per l’accesso, se diverse da SPID, CIE, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), fermo restando che ogni futura interlocuzione dovrà utilizzare gli strumenti messi a disposizione ma dovrà altresì necessariamente ogni utente possedere una identità digitale e/o domicilio digitale.

Carta di Identità Elettronica (CIE) come strumento di identità digitale

Parlando allora di Carta di Identità Elettronica quale strumento anch’esso che sarà necessario per interloquire con la P.A., essa rappresenta proprio un sistema di identità digitale. Può (e potrà) essere uno strumento di accesso ai servizi alternativo a SPID. In un futuro prossimo le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini, imprese e professionisti che accederanno ai servizi on-line.

Potrà quindi essere utilizzata per accedere ai servizi in rete non solo italiani, ma di tutte le pubbliche amministrazioni dell’Unione europea, tenendo conto che gli altri Stati membri hanno (avrebbero) già l’obbligo di far accedere ai propri servizi in rete i cittadini dotati di SPID, mentre a partire dal 13 settembre 2020 diverrà obbligatorio consentire l’accesso anche con la CIE.

Pertanto, anche e soprattutto, per interloquire più velocemente ed efficacemente con la Pubblica Amministrazione, l’identità digitale diverrà fondamentale.

Domicilio digitale: definizione e gestione secondo il Decreto Semplificazioni

Una volta ottenuta, quindi, l’identità (digitale) si avrà necessità di un vero e proprio spazio digitale presso il quale poter essere rintracciati. In altri termini, un domicilio digitale. Il Decreto Semplificazione ha introdotto regole più certe per la tenuta, la gestione e l’eventuale cancellazione dei “domicili digitali” dall’elenco previsto all’articolo 6-quater del CAD[6] e si prevede che, nel caso in cui l’indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si proceda alla cancellazione d’ufficio dello stesso dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID[7].

La finalità, già prevista nel CAD, è quella di privilegiare le comunicazioni telematiche, limitando la facoltà di cancellarsi ad libitum dall’elenco così da rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno.

Ma si rafforzano anche le clausole di salvezza volte a tutelare il cittadino che non abbia accesso a un domicilio digitale.

La relazione illustrativa al DL Semplificazioni sottolinea come sia stata introdotta una modifica volta a stabilire le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale (articolo 3-bis del CAD).

Con tale modifica si amplia l’oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 26 del DL Semplificazioni in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui diremo più avanti.
L’obiettivo della norma è realizzare l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) valevole per tutte le persone fisiche nonché per gli enti di diritto privato non tenuti a un’iscrizione presso il Registro delle Imprese o in Albi professionali.

Presentazione di istanze e dichiarazioni alla PA per via telematica secondo il CAD e il Decreto Semplificazioni

Non può, infine, non menzionarsi l’articolo 65 del CAD (Istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbiche Amministrazioni per via telematica), anch’esso integrato/modificato dal Decreto Semplificazioni.
Come si possono (e si potranno) promuovere istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione alla luce delle identità digitali e domicili digitali, così come eletti dagli utenti?
Le richieste saranno valide se:

I. presentate a mezzo di documento informatico sul quale, per soddisfare il requisito della forma scritta con l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile[8], dovrà essere apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento dovrà essere formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID e con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio saranno liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico saranno opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida (così recita l’articolo 20 comma 1-bis del CAD);
II. oppure quando l’istante o dichiarante viene identificato attraverso SPID o attraverso la CNS;
III. oppure se le istanze o le dichiarazioni vengono inoltrate tramite il punto di accesso telematico di cui abbiamo detto sopra (art. 64-bis CAD);

IV. oppure se trasmesse dal proprio domicilio digitale iscritto in apposito elenco ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un semplice indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento eIDAS[9]. In quest’ultimo caso la semplice trasmissione, in assenza quindi di un domicilio digitale iscritto in elenco, costituisce essa stessa elezione di domicilio digitale.

L’obiettivo che la normativa vuole portare a compimento è chiaro: spostare le comunicazioni da un piano analogico (casella di posta cartacea) a uno digitale, previa identificazione dell’interlocutore (cittadino/impresa).

Segue nella seconda parte

 

Note

[1] Il presente articolo è stato redatto prima della conversione in Legge del Decreto Semplificazione, tuttavia i contenuti restano validi.

[2]Il Codice della Amministrazione digitale è stato istituito nel 2005 e poi successivamente modificato e integrato prima con il Decreto Legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217.

[3] Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.
In particolare, si rinvia a: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale per il dettaglio delle attività e delle modalità di funzionamento del difensore civico.

[4] Con il termine servizio fiduciario si indica un insieme di servizi elettronici, generalmente forniti a pagamento. In particolare, si rinvia a  https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/servizi-fiduciari.

[5]  https://io.italia.it/

[6] Art. 6-quater – Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

  1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
  3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.

[7] In questo senso, le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all’art. 6-quater CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell’articolo 3-bis del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio (fonte: relazione illustrativa DL Semplificazioni).

[8] Articolo 2702 Codice civile: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. L’accertamento dell’autenticità delle firme, principalmente in relazione al riconoscimento espresso o tacito di colui contro il quale il documento è prodotto, fa piena prova della paternità dell’atto.

[9] Il Regolamento europeo 910/2014 noto anche come eIDAS ha introdotto il servizio elettronico di recapito certificato (Serc) come un “servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate”.

Rispetto alla nostra PEC, il servizio europeo richiede la garanzia dell’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l’identificazione del mittente. Per il resto PEC e SERC soddisfano i principi richiesti, tecnologicamente neutri, di data e ora dell’invio e ricezione e di integrità della trasmissione (fonte: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/servizio-elettronico-recapito-certificato-cose-perche-pensionare-la-pec/).

 

Articolo a cura di Alessandra Delli Ponti e Adriano Colomban

Profilo Autore

L'Avvocato Alessandra Delli Ponti (www.avvocatodelliponti.it ) è Of counsel dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli (www.studiolegalestefanelli.it), con cui collabora dal 1999.
Ha maturato esperienza pluriennale in materia di privacy e diritto delle nuove tecnologie e lavora principalmente con imprese e professionisti.
Nel 2016 ha conseguito il diploma di Data Protection officer ottenendo la Certificazione del Personale Schema CDP – Privacy Officer e Consulente della Privacy, presso TÜV Italia srl.
Ha competenza nell'implementazione di sistemi di gestione e, in particolare, costruzione di Modelli Organizzativi di prevenzione e gestione dei rischi reato ai sensi del D.L.gs. 231/2001.
E' membro di diversi Organismi di Vigilanza (Odv) e possiede la qualifica per l'iscrizione con Audiotor 231 all'Albo SICEV.

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