Articolo 48 del GDPR: trasferimento dati o comunicazione Non Autorizzati

Articolo 48 del GDPR: trasferimento o comunicazione Non Autorizzati

Il presente focus esaminerà l’articolo 48 del GDPR che disciplina i casi in cui il trasferimento di dati personali verso un paese terzo non è consentito senza un accordo internazionale tra il paese richiedente e l’Unione Europea o uno Stato membro. Il contenuto è parte di un white paper dedicato ad una serie di approfondimenti sul Registro dei Trattamenti.

Cos’è l’Articolo 48 del GDPR?

L’articolo 48 del GDPR, rubricato “Trasferimento e comunicazione non autorizzata dal diritto dell’Unione”, regola i casi in cui il trasferimento di dati personali verso un paese terzo non è autorizzato senza un accordo internazionale tra il paese richiedente e l’Unione Europea o uno Stato membro. Le sentenze di un’autorità giurisdizionale o le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo possono essere riconosciute o assumere carattere esecutivo solo se basate su tali accordi.

La disposizione mira a limitare il potere di efficacia delle sentenze giurisdizionali e delle decisioni amministrative di un paese terzo. Questo rafforza la sovranità digitale dell’Unione Europea, garantendo che il trasferimento o la comunicazione di dati personali avvenga solo nel rispetto del diritto dell’Unione.

Requisiti GDPR per trasferimenti dati internazionali

Per permettere il trasferimento dei dati personali, è richiesta l’esistenza di un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o uno Stato membro, come un trattato di mutua assistenza giudiziaria. La lista degli accordi sottoscritti conformi all’articolo 48 del GDPR è disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia.

Applicazione dell’Articolo 48 del GDPR

L’articolo 48 si applica a ogni tipo di trasferimento di dati personali, inclusa la semplice comunicazione. La norma si estende anche a eventuali provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, garantendo che essi non possano prevalere sul diritto dell’Unione senza un accordo internazionale.

Questa disposizione riflette la volontà dell’Unione Europea di affermare la sua sovranità digitale, assicurando che i trasferimenti di dati personali siano sempre conformi al GDPR e agli accordi internazionali stipulati. La sovranità digitale rappresenta un pilastro fondamentale nella protezione dei dati personali degli individui all’interno dell’UE.

Deroghe GDPR per trasferimenti dati: Articolo 49 e condizioni specifiche

L’articolo 49 del GDPR consente il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, purché si verifichino specifiche condizioni:

  1. Consenso Esplicito dell’Interessato: L’interessato deve esplicitamente acconsentire al trasferimento, informato dei possibili rischi.
  2. Esecuzione di un Contratto: Il trasferimento deve essere necessario per l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento.
  3. Interesse Pubblico: Il trasferimento deve essere necessario per importanti motivi di interesse pubblico.
  4. Accertamento o Difesa di un Diritto: Necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
  5. Interessi Vitali: Necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone.
  6. Consultazione di Registri Pubblici: Effettuato a partire da un registro pubblico accessibile tanto al pubblico quanto a chi dimostri un legittimo interesse.

Rilevanza delle deroghe GDPR: eccezioni per trasferimenti dati

Le deroghe rappresentano eccezioni al principio generale secondo cui i dati personali possono essere trasferiti verso paesi terzi solo in presenza di adeguate garanzie. Queste deroghe devono essere interpretate in maniera restrittiva per evitare che diventino la regola, assicurando che il livello di protezione dei dati personali garantito dal GDPR non venga pregiudicato.

Gli articoli 48 e 49 del GDPR offrono un quadro chiaro per il trasferimento internazionale di dati personali, stabilendo condizioni rigorose per garantire la protezione dei dati degli individui nell’Unione Europea. Queste disposizioni sono fondamentali per mantenere la sovranità digitale dell’UE e proteggere i diritti degli interessati.

L’articolo 48 del GDPR costituisce un pilastro fondamentale nella regolamentazione del trasferimento internazionale dei dati personali, stabilendo che tali trasferimenti verso paesi terzi necessitano di un accordo internazionale specifico tra il paese richiedente e l’UE o uno Stato membro. Questa disposizione, insieme alle deroghe previste dall’articolo 49, crea un quadro normativo completo che rafforza la sovranità digitale dell’Unione Europea. Mentre l’articolo 48 richiede accordi formali per il riconoscimento di sentenze giurisdizionali o decisioni amministrative di paesi terzi, l’articolo 49 prevede specifiche deroghe che permettono il trasferimento dei dati in determinate circostanze, come il consenso esplicito dell’interessato o la necessità di tutelare interessi vitali.

Il prossimo articolo della serie approfondirà il tema legato ai termini di cancellazione dei dati in conformità con il GDPR. Per un’analisi più approfondita di queste tematiche, vi invitiamo a scaricare il nostro white paper “La compilazione del Registro dei trattamenti nel nuovo quadro normativo del Reg. UE 679/2016“.

Profilo Autore

Tecnologo presso l’UAIG del CNR.
Abilitato all’esercizio della professione forense.

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